Imposta municipale immobiliare - IMI

Per cosa è dovuta l'IMI?


 L'IMI deve essere pagata per i fabbricati e le aree edificabili 


Per quale periodo di tempo è dovuta l'IMI?


 È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. 


Chi deve pagare l'IMI?

  • i proprietari oppure i titolari di diritti reali (= usufrutto, uso, abitazione e superficie);
  • il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio o dei figli;
  • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • il concessionario, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;
  • Ausgedinge/obbligo di mantenimento: colui che trasferisce il maso e il suo coniuge devono pagare l'IMI per i locali effettivamente da loro abitati.


Entro quando deve essere pagata l'IMI?


 La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. È necessario utilizzare il modulo F24 per il pagamento.


 

Ravvedimento Operoso

Si comunica che è previsto una sanzione amministrativa del 30 % dell'imposta dovuta per ritardati, minori o omessi versamenti. Per i versamenti effettuati dopo la scadenza della rata c’è la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso applicando una soprattassa minore. 


Sono da considerare le seguenti regole:

  • fino al 14° giorno dalla scadenza di pagamento: 0,1% al giorno; 
  • dal 15° al 30° giorno dalla scadenza di pagamento: 1,5%;
  • dal 31° al 90° giorno dalla scadenza di pagamento: 1,67%;
  • dal 91° giorno al 364° giorno dalla scadenza di pagamento: 3,75%;
  • dal 91° giorno al 729° giorno dalla scadenza di pagamento: 4,29%;
  • dal 730° giorno della scadenza di pagamento: 5,00%.


L’ufficio tributi è disponibile per il calcolo.


delibere:


delibera n. 4/R dd. 08.02.2023 (0.32 MB) con regolamento (0.17 MB)

delibera n. 5/R dd. 08.02.2023 (0.36 MB)

aree fabbricabili (0.16 MB)

nomina della Responsabile IMI (0.28 MB)

Competente